La Voce di Trieste

La prima vittoria giudiziaria del Free Territory of Trieste

Trieste, 1947 – la nave Victoria con le bandiere di Stato del Free Territory of Trieste e degli Stati Uniti d’America.

 

Analisi di Paolo G. Parovel

 

Abbiamo già descritto in una precedente analisi (LINK) le nuove difese giudiziarie del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale di fronte al tentativo politico antidemocratico dell’amministrazione italiana di processare 17 dirigenti ed attivisti del Movimento Trieste Libera con accuse di “ribellione” contro la sovranità dello Stato italiano.

Le accuse sono infondate, perché l’attuale Free Territory of Trieste è costituito dal 1947 quale Stato sovrano indipendente membro di diritto delle Nazioni Unite sotto la protezione del Consiglio di Sicurezza, ed è affidato dal 1954 all’amministrazione civile provvisoria del Governo italiano. Non dello Stato italiano, che non vi ha alcuna sovranità. Per questo motivo le leggi italiane possono venire applicate a Trieste soltanto se estese ed adattate con appositi provvedimenti del Governo amministratore.

La Repubblica Italiana ha inoltre riconosciuto il Free Territory of Trieste e la sua amministrazione provvisoria con leggi specifiche del proprio ordinamento e con trattati ed accordi internazionali, i cui obblighi sono garantiti dalla sua Costituzione. Affermare la sovranità dello Stato italiano su Trieste è quindi una contraddizione giuridica, perché viola l’ordinamento dello stesso Stato italiano. E gli indipendentisti triestini non sono “ribelli”, ma cittadini che chiedono il rispetto delle leggi di ambedue gli Stati.

Il Movimento Trieste Libera aveva fondato le sue precedenti eccezioni di giurisdizione sullo status giuridico internazionale del Free Territory of Trieste, ma i giudici italiani le avevano respinte con motivazioni costituite da false interpretazioni del diritto internazionale, dichiarazioni politiche e minacce, e per impedire i ricorsi le avevano formulate illegalmente con ordinanze invece che con sentenze.

Nel processo attuale Trieste Libera ha contestato la giurisdizione dello Stato italiano sul Free Territory of Trieste utilizzando anche le leggi italiane che lo riconoscono. In questo modo ha posto il giudice nell’impossibilità di dichiarare la sovranità dello Stato italiano senza violare consapevolmente la legge italiana. Ed ha presentato anche eccezioni subordinate di non-terzietà del giudice italiano e di anticostituzionalità.

Il giudice ha respinto l’eccezione con lo strumento illegale dell’ordinanza come i suoi predecessori, ma a differenza da loro ha tentato di coprire l’impossibilità giuridica di affermare la sovranità dell’Italia su Trieste con una dichiarazione costruita in modo da poter essere interpretata sia in senso affermativo che negativo, per lasciare così la questione in sospeso sino alla fine del processo.

Questa scelta di ambiguità è invece una prima e doppia vittoria per il Movimento Trieste Libera. Perché significa che il giudice non ha ritenuto giuridicamente possibile dichiarare la sovrana dello Stato italiano su Trieste, ma non è nemmeno libero di dichiarare quella del Free Territory, perché lo impediscono pressioni politiche. E quelle pressioni violano la Costituzione italiana che impone l’indipendenza dei magistrati.

L’escamotage del giudice è evidente, perché l’eccezione presentata gli chiedeva di dichiarare «se egli intenda esercitare nel processo la giurisdizione di Stato dell’attuale Free Territory of Trieste – Territorio Libero di Trieste – Svobodno Tržaško Ozemlje nel regime provvisorio di amministrazione civile affidata alla responsabilità del Governo italiano, oppure la giurisdizione di Stato della Repubblica Italiana».

Con l’ordinanza il giudice invece non dichiara quanto richiesto, ma «osserva» che «i reati commessi nel territorio dello Stato sono soggetti alla legge penale italiana, ed entro detti confini territoriali sussiste giurisdizione della Repubblica Italiana, esercitata dagli organi costituzionalmente deputati all’esercizio di tale funzione». Come si vede, non precisa se lo Stato al quale si riferisce sia l’Italia oppure il Free Territory of Trieste amministrato dal Governo italiano. E questo rende la frase bivalente, dunque ingannevole.

Se infatti per “Stato” si intende il Free Territory of Trieste, la frase significherebbe che i reati commessi entro i suoi confini sono soggetti alla legge penale italiana in quanto vi esercita la giurisdizione il Governo amministratore italiano, che è organo costituzionale della Repubblica Italiana, così come lo è la Magistratura da esso inviata nel territorio amministrato.

Se invece si intende lo Stato italiano, la frase significherebbe, lapalissianamente, che i reati commessi nel territorio dello Stato italiano sono soggetti, entro detti confini territoriali, alla legge penale italiana in quanto vi è giurisdizione sovrana della Repubblica Italiana.

L’escamotage concettuale è quello oracolare dell’antica Sibilla: “Ibis redibis non morieris in bello”, che consente due interpretazioni opposte di una stessa frase lasciando la scelta alla responsabilità dell’interlocutore. Ma i principi del diritto non consentono al giudice di pronunciare decisioni ambigue o ingannevoli, né di sostituire le sentenze con semplici ordinanze,

L’ordinanza del giudice è quindi nulla per ambedue i motivi, ed il Movimento Trieste Libera rinnova l’eccezione di giurisdizione e chiede che il Giudice risponda con regolare sentenza, dichiarando chiaramente quale delle due giurisdizioni egli intende esercitare ed indicando esattamente quali strumenti internazionali e quali leggi italiane abbiano eventualmente affermato la giurisdizione sovrana dello Stato italiano sull’attuale Free Territory of Trieste.

Perché quegli strumenti internazionali e quelle leggi italiane non esistono, ed il giudice italiano che continuasse a simulare la sovranità dello Stato italiano sul Free Territory of Trieste e sul suo Porto Franco internazionale violando anche la legge italiana per condannare 17 cittadini non-colpevoli creerebbe uno scandalo politico-giudiziario che può essere ormai sollevato sino alle Nazioni Unite.

 

Parigi, 1948 – le delegazioni degli Stati membri dell’OECE – OEEC: in primo piano il rappresentante del Territoire Libre de Trieste, tra quelli della Svizzera e della Germania occupata.

© 27 Novembre 2015

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