La Voce di Trieste

Le nuove strategie giudiziarie del Free Territory of Trieste

Analisi di Paolo G. Parovel

Il 9 novembre 2015 si è svolta a Trieste la prima udienza di un processo nel quale le autorità italiane accusano gli indipendentisti triestini perché il 10 febbraio 2014 hanno tenuto una manifestazione pacifica a difesa del Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste. Il pubblico ministero ha utilizzato una norma del codice fascista per accusarli di “ribellione” contro lo Stato italiano.

In realtà il Free Territory of Trieste è un piccolo Stato indipendente con porto franco internazionale creato con il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, ed è affidato provvisoriamente all’amministrazione civile del Governo italiano, e non dello Stato italiano. Ma in concreto il Governo amministratore tratta illegalmente il Free Territory ed il Porto Franco internazionale come se fossero sotto la sovranità italiana,

Per questo motivo il processo diventa ora un boomerang per le autorità italiane. Il Movimento Trieste Libera lo sta infatti usando per documentare la situazione giuridica reale, in modo che il giudice sia costretto o a riconoscerla assolvendo gli imputati, o a disconoscerla commettendo una violazione scandalosa sia del diritto internazionale, sia del diritto italiano, che potrà essere impugnata perciò a tutti i livelli.

A questo scopo Trieste Libera ha depositato, tramite l’avvocato difensore Edoardo Longo, tre eccezioni preliminari con le quali dimostra che lo Stato italiano non ha giurisdizione sul Free Territory of Trieste, che in questa materia il giudice italiano non può essere giudice terzo al di sopra delle parti, e che la pretesa di sottoporre il Free Territory alla sovranità dello Stato italiano viola stessa la Costituzione italiana.

Il processo è stato rinviato di una settimana, al 16 novembre, per consentire al giudice ed all’accusa di esaminare le eccezioni presentate e trovare come respingerle con motivazioni accettabili. Ma dovrebbero risolvere il paradosso di affermare la giurisdizione dello Stato italiano violando le sue stesse leggi che riconoscono lo Stato del Free Territory of Trieste.

Poiché la materia è complessa, per farla comprendere esattamente pubblichiamo qui i contenuti delle tre eccezioni processuali del Movimento Trieste Libera.

A. L’eccezione sulla giurisdizione di Stato

La prima eccezione, che è quella principale, chiede al giudice di dichiarare, preliminarmente ad ogni altro atto, se egli intenda esercitare nel processo la giurisdizione di Stato dell’attuale Free Territory of Trieste – Territorio Libero di Trieste – Svobodno Tržaško Ozemlje nel regime provvisorio di amministrazione civile affidata alla responsabilità del Governo italiano, oppure la giurisdizione di Stato della Repubblica Italiana.

A questo scopo il documento rende evidente al giudice che:

1. gli strumenti di diritto internazionale ad oggi in vigore (cfr. US Department of State, Treaties in force) che istituiscono la giurisdizione dell’attuale Free Territory of Trieste quale Stato sovrano membro di diritto delle Nazioni Unite posto sotto la tutela diretta del Consiglio di Sicurezza, e ne affidano l’amministrazione civile provvisoria alla responsabilità del Governo italiano nella forma di mandato fiduciario di secondo grado, derivante dal mandato primario affidato ai comandi militari dei Governi degli Strati Uniti d’America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, sono:

a) il Trattato di Pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, articoli 4, 21, 22, 48 n. 5, 78 n.7, 79 n. 6 g, 85 ed Allegati I D (Confini), VI (Statuto Permanente), VII (Regime Provvisorio), VIII (Strumento per il Porto Franco internazionale), IX (Disposizioni tecniche), X (Provvedimenti economici e finanziari),

b) il Memorandum d’Intesa tra i Governi dell’Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia riguardante il Free Territory of Trieste firmato a Londra il 5 ottobre 1954 quale atto aggiuntivo di esecuzione del Trattato di Pace.

2. Ambedue tali strumenti sono recepiti dall’ordinamento della Repubblica Italiana, nel quale costituiscono obblighi internazionali prevalenti sulla legislazione nazionale e regionale (artt. 10 primo comma e 117 primo comma della Costituzione italiana), con le seguenti leggi di ratifica e di esecuzione, tutte ad oggi vigenti: L. 2 agosto 1947, n. 811, DLCPS 27 novembre 1947, n. 1430, L.n. 3054 del 25/11/1952, DPR 27 ottobre 1954, Legge cost. n. 1/1963, art. 70.

3. La Repubblica Italiana ha inoltre confermato di riconoscere il Free Territory of Trieste dal 1947 a tutt’oggi con accordi bilaterali e multilaterali, in particolare con lo stesso Free Territory, con gli USA, con il Regno Unito ed in organizzazioni internazionali ed europee (ERP, OEEC-OECE, EPU-UEP, ECMT-CEMT, ICPO, etc.), nonché con decine di atti legislativi conseguenti in materia di rappresentanze diplomatiche, confini terrestri e marittimi, giustizia, enti amministrativi, finanze, ecc., che sono ad oggi in vigore (incluse voci di bilancio correnti al 2015).

4. Secondo i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale consolidati nella Carta delle Nazioni Unite e nella Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, le norme del Trattato di pace non hanno subito modificazioni per quanto riguarda il Free Territory of Trieste, tranne che nell’estensione territoriale per l’inapplicabilità dal 1992 delle parti relative alla sua ex “Zona B” a seguito dei riconoscimenti internazionali delle repubbliche di Slovenia e di Croazia consolidati dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza S/RES/753 (1992), S/RES/754 (1992) e S/RES/777 (1992).

5. La validità e l’efficacia del Memorandum di Londra del 1954 nei confronti del Free Territory of Trieste, dei Governi amministratori provvisori e di tutti gli altri Stati sono state riconfermate anche nell’ordinamento italiano:

a) dal DPR 27 ottobre 1954, recante “Nomina di un Commissario del Governo per il Territorio di Trieste” e dall’art. 70 della L.cost. 1/1963 che ha trasferito l’esercizio dei suoi poteri legislativi ed amministrativi provvisori al Commissario del Governo italiano nella Regione Friuli Venezia Giulia, ed in parte al Prefetto ed alla Regione stessa;

b) dall’art. 7 del Trattato bilaterale italo-jugoslavo del 10 novembre 1975, che ha dichiarato cessati gli effetti del Memorandum soltanto nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la R.S.F. di Jugoslavia (Vienna Convention on the law of treaties, art. 41), così riconoscendone la vigenza e l’efficacia nei rapporti tra tutti gli altri soggetti di diritto internazionale;

c) dalla circostanza che il Governo italiano continua ad esercitare il mandato internazionale di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste con provvedimenti legislativi propri o degli organi delegati ex art. 70 L. cost. 1/1963, in particolare del Commissario del Governo per quanto riguarda le assegnazioni finanziarie connesse e le aree del Porto Franco internazionale (cfr. anche: L. n. 190/2014, art. 1, comma 618; Decreto del Commissario del Governo n. 19/8-33/2015 dd. 14.5.2015).

6. Per quanto riguarda l’amministrazione della Giustizia, la pronuncia delle decisioni giudiziarie di codesto Tribunale di Trieste dal 1955 con l’intestazione formale «Repubblica Italiana – in nome del Popolo italiano» è ingannevole perché non costituisce prova né esercizio della sovranità di Stato della Repubblica Italiana, ma della sovranità di Stato del Free Territory of Trieste.

Tale intestazione non esegue infatti la legge istitutiva italiana (DLgsP 19 giugno 1946, n. 1), che non è mai stata estesa al Free Territory of Trieste, ma un atto legislativo autocefalo dell’amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste, e precisamente il Decreto n. 184 del 7 giugno 1955 del Commissario Generale del Governo, che viene allegato in copia all’eccezione presentata.

7. Per quanto riguarda le tesi della presunta permanenza o del presunto ripristino della sovranità italiana sul Free Territory of Trieste che compaiono ricalcate in decisioni erronee di alcuni magistrati di codesto Tribunale e del T.A.R., si tratta di elaborazioni dottrinali a fini politici la cui infondatezza era stata già segnalata al Presidente del Tribunale di Trieste con un atto del 29 giugno 2015, che è stato anch’esso allegato al l’eccezione.

B. L’eccezione di non-terzietà del giudice italiano

La seconda eccezione è subordinata alla prima: qualora il Giudice dichiarasse di esercitare nel processo la giurisdizione di Stato della Repubblica Italiana, non sarebbe più, in questa materia, giudice terzo ed al di sopra delle parti. Il processo violerebbe perciò i requisiti fondamentali sul giusto processo stabiliti dalla Costituzione italiana (art. 111, primo e secondo comma), dalla Carta Europea dei diritti fondamentali (art. 47) e dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani (art. 10).

Infatti il giudice penale che eserciti la giurisdizione dello Stato italiano in Trieste non può essere considerato, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, giudice terzo ed al di sopra delle parti in un processo che ha lo scopo di reprimere e di punire come reato il diritto democratico dei cittadini di Trieste di dimostrare, con mezzi pacifici ed il base alle leggi, l’inesistenza giuridica di quella giurisdizione sul loro territorio.

In questo caso il giudice viene quindi ricusato, ed il problema si apre a livello internazionale perché dovrebbe venire sostituito con un giudice terzo che sia designato ed incaricato dal Governo italiano quale attuale amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, o dai Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito quali detentori del mandato amministrativo primario (Trattato di Pace, Allegato VII, art. 1), o direttamente dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite quale garante del Free Territory of Trieste (Risoluzione S/RES/16 (1947); Trattato di Pace, art. 21 ed Allegato VI, art. 2).

C. L’eccezione di anticostituzionalità

La terza eccezione utilizza il fatto che la violazione degli obblighi internazionali dello Stato italiano viola la stessa Costituzione.

Sono perciò anticostituzionali le leggi che stabiliscono l’ordinamento giudiziario italiano (tribunali, corti d’appello, ecc.) nelle parti che includono il Tribunale e la Corte d’Appello di Trieste senza specificare che non esercitano la giurisdizione dello Stato italiano, ma la giurisdizione di Stato del Free Territory of Trieste affidato all’amministrazione civile provvisoria del Governo italiano.

Le prove giuridiche depositate dal Movimento Trieste Libera sono articolate su cinque livelli:

1. La Repubblica Italiana ha contratto l’obbligo di riconoscere e rispettare la sovranità di Stato del Free Territory of Trieste:

a) con le vigenti leggi di ratifica e di esecuzione senza riserve del vigente Trattato di Pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (L. 2 agosto 1947, n. 811, DLCPS 27 novembre 1947, n. 1430, L.n. 3054 del 25/11/1952);

b) con le leggi di ratifica ed esecuzione senza riserve degli strumenti internazionali in vigore che hanno definito e consolidato le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute in materia, ed in particolare: della Carta delle Nazioni Unite; della Vienna Convention on the law of treaties,inclusi i suoi artt. 27, 30, 34, 35, 40. 41, 42, 62 n. 2 a) e b); della Declaration of Principles of International Law, Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations;lo International Covenant on Civil and Political Rights; del Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe.

2. La violazione di tali norme e di tali obblighi internazionali concretata dal rifiuto da parte di organi della Repubblica Italiana di riconoscere la sovranità e giurisdizione di Stato del Free Territory of Trieste vìola la Costituzione della Repubblica Italiana, e precisamente il suo art. 10 primo comma, con il quale essa stabilisce che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ed il suo art. 117 primo comma, con il quale essa stabilisce che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, perciò prevalenti.

3. L’ordinamento giuridico italiano ha riconosciuto ed eseguito l’esercizio del mandato di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste affidato alla responsabilità del Governo italiano (non dello Stato italiano, poiché si sarebbe creato conflitto di sovranità) con il Memorandum d’intesa di Londra del 5 ottobre 1954 in esecuzione del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, formando due provvedimenti legislativi specifici e vigenti:

a) il DPR 27 ottobre 1954 (G.U. 28 ottobre 1959, n. 249) recante “Nomina di un Commessario Generale del Governo per il Territorio di Trieste”, Il Commissario Generale venne nominato dal Presidente della Repubblica italiana con Decreto del 27 ottobre 1954, motivato con «la necessità di affidare a un Commissario generale l’amministrazione del Territorio di Trieste posto, con la cessazione del Governo Militare Alleato, sotto la responsabilità del Governo italiano».

b) l’art. 70 della L. Cost. n. 1/1963, stabilente che «Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione

4. A seguito della costituzione del Free Territory of Trieste quale Stato indiendente dal 15 settembre 1947, lo Stato italiano ha escluso dal proprio ordinamento giudiziario il Tribunale di Trieste e la Corte d’Appello di Trieste con i seguenti provvedimenti normativi:

a) DLCPS n. 1319/1947 «Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del Distretto della Corte d’Appello di Trieste» che ne ha aggregati ad altre circoscrizioni gli organi rimasti in Italia: il Tribunale di Gorizia alla Corte di Appello di Venezia, ed il Comune di Grado alla Pretura di Monfalcone, con effetto dal 16 settembre 1947, primo giorno successivo all’entrata in vigore del Trattato di Pace che ha costituito il Free Territory of Trieste (con Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 91/1946 erano già stati distaccati dalla Corte d’Appello di Trieste ed aggregati a quella di Venezia i tribunali di Pordenone, Tolmezzo ed Udine).

b) DLCPS n. 1641/1947 «Definitiva istituzione della sede di Tribunale nei Comuni di Orvieto e Vasto», che all’art. 2 e Tabelle B, C, D, E, F, modifica le piante organiche generali del personale dei Tribunali italiani (magistrati, funzionari di cancelleria e di segreteria, ufficiali giudiziari e uscieri giudiziari) azzerando il personale degli ex tribunali italiani di Trieste e di Capodistria (Free Territory of Trieste) e di Pola, Fiume, Zara (territori ceduti alla Jugoslavia).

5. È per questi motivi che dal 1955 a tutt’oggi anche la pronuncia delle decisioni giudiziarie del Tribunale di Trieste e della Corte d’Appello di Trieste con l’intestazione formale «Repubblica Italiana – in nome del Popolo italiano» non esegue la legge italiana, ma un atto legislativo autonomo vigente dell’amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste, e precisamente il Decreto n. 184 del 7 giugno 1955 del Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio Libero di Trieste.

L’attenzione internazionale

La magistura italiana a Trieste ha sinora respinto le eccezioni processuali sulla giurisdizione italiana sostenendo tesi di natura politica, e non giuridica. L’analisi dei contenuti di quelle sentenze e della loro sequenza temporale rende inoltre evidente che sono state influenzate da ambienti politici italiani esterni alla magistratura.

In questo processo il giudice italiano ha tre scelte: riconoscere l’esistenza giuridica del Free Territory of Trieste, negarla o trovare un modo per annullare il processo senza dover decidere sull’argomento. Ma in ogni caso ci sono due motivi per cui le autorità italiane non possono pensare di continuare a soffocare con sentenze locali una questione che è internazionale.

Il primo motivo è che il Movimento Trieste Libera ha utilizzato nel processo soltanto una parte degli elementi giuridici a suo favore, tenendone molti altri di riserva. Il secondo è che ha già l’attenzione internazionale crescente di gruppi finanziari, mass media e governi sui diritti e sui vantaggi economici straordinari del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco.

© 13 Novembre 2015

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