LA SUPREMA CORTE ITALIANA HA DEMOLITO LE SENTENZE POLITICHE CONTRO TRIESTE
LA SUPREMA CORTE ITALIANA HA DEMOLITO
LE SENTENZE POLITICHE CONTRO TRIESTE
Analisi di Paolo G. Parovel
Trieste, 15 settembre 2025. – Ottime notizie per la battaglia legale sui diritti dell’attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale condotta dalla I.P.R. F.T.T. con il Movimento Trieste Libera e centinaia di cittadini ed imprese di Trieste e di altri Stati.
Con ordinanza n. 17687/2024 del 18.02.2025 le Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione italiana hanno confermato la piena giurisdizione dei giudici italiani sulle violazioni di obblighi internazionali dell’Italia commesse da autorità politiche ed amministrative italiane a danno di diritti ed interessi legittimi di terzi, e sulle responsabilità conseguenti.
Il caso in esame riguardava gli obblighi internazionali di soccorso in mare, ma nell’ordinamento giuridico italiano le decisioni delle Sezioni Unite sulla giurisdizione sono vincolanti per ogni giudice e per le parti in altri processi (art. 59, n. 1 secondo comma, della legge italiana n. 69/2009) nei quali si ponga la stessa questione di giurisdizione.
Questa decisione è quindi vincolante per tutti i processi che riguardano violazioni di obblighi internazionali dell’Italia commesse da autorità italiane a danno di diritti ed interessi legittimi di terzi.
Tra i processi vincolati da questa decisione vi sono anche le tre cause civili azionate nei confronti delle autorità politiche ed amministrative italiane dalla I.P.R. F.T.T. – International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste (LINK).
Le tre cause riguardano infatti violazioni degli obblighi internazionali dell’Italia verso l’attuale Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale, a danno di diritti ed interessi legittimi dei cittadini, dei residenti e delle imprese di Trieste e di diritti ed interessi legittimi delle imprese degli altri Stati.
Le tre cause, alle quali partecipano il Movimento Trieste Libera (LINK) e centinaia di persone fisiche e di imprese, riguardano infatti gravi violazioni dei diritti fiscali delle persone e delle imprese e degli obblighi di gestione del Porto Franco internazionale.
La questione è molto più semplice di quanto possa sembrare, perché non è politica, ma giuridica.
Gli obblighi internazionali vigenti dell’Italia e del suo Governo verso Trieste ed il suo Porto Franco internazionale sono stabiliti dal Trattato di Pace multilaterale del 1947, da un Memorandum d’Intesa quadrilatere del 1954 e da altri strumenti internazionali che li riconfermano.
Tali strumenti ed obblighi internazionali sono interamente consolidati dal 1947 ad oggi (2025), nell’ordinamento giuridico italiano da leggi di esecuzione vigenti che hanno prevalenza costituzionale sulle altre leggi italiane in vigore (LINK).
Nonostante ciò, le autorità politiche ed amministrative italiane violano quegli obblighi di legge affermando falsamente che il Free Territory of Trieste giuridicamente non esiste e non sia mai esistito.
Queste loro tesi sono soltanto una costruzione politica di affermazioni false su strumenti di diritto internazionale, ideata dopo il 1947 da due docenti universitari italiani ultra-nazionalisti (A.E. Cammarata e M. Udina) e perpetuate da loro seguaci e da alcune sentenze ingannevoli di giudici politicizzati, che a questo scopo hanno applicato quelle tesi false senza verificare.
Si vedano in particolare le motivazioni false che giudici del TAR FVG hanno utilizzato nella sentenza n. 400/2013 per favorire una frode colossale a danno del Porto Franco Nord ed hanno ricopiato nella sentenza n. 530/2013 per accusare falsamente di eversione chi invece chiede il rispetto delle leggi (LINK).
Ma nel sistema giuridico italiano di diritto codificato si applicano le leggi, non le sentenze.
Le affermazioni false sulle leggi di esecuzione di obblighi internazionali possono essere perciò smentite con il semplice esame giudiziale diretto di quelle stesse leggi.
E poiché sono leggi vigenti e prevalenti dell’ordinamento giuridico italiano, le loro violazioni a danno di terzi, da chiunque commesse, sono soggette a giurisdizione ordinaria della magistratura italiana.
Le cause della I.P.R. F.T.T. documentano perciò questa situazione e chiedono ai giudici italiani di accertare la vigenza e la prevalenza di quegli obblighi internazionali nell’ordinamento giuridico italiano e le loro violazioni.
Sono tutte cause vincenti in puro diritto, perché l’esito dell’accertamento giudiziale delle leggi in vigore può essere soltanto positivo.
Per questo motivo l’Avvocatura dello Stato e gli altri difensori delle autorità politiche ed amministrative italiane responsabili delle violazioni hanno chiesto scandalosamente ai giudici di rendersene complici, e precisamente:
– di non eseguire l’accertamento doveroso delle leggi vigenti e delle loro violazioni, dichiarando a questo scopo difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi giudice italiano sulle violazioni commesse da poteri politici;
– di associarsi (perciò senza verifica) alle sentenze politiche che dichiarano falsamente l’inesistenza giuridica del Free Territory of Trieste;
– di accusare falsamente di sovversione dello Stato chi afferma il contrario;
– di punire i ricorrenti condannandoli a pagare tutte le spese del giudizio.
Ma il vero scandalo è il fatto che sinora in tutti e tre i processi ed in ogni grado di giudizio tutti i giudici incaricati abbiano eseguito quelle richieste illegali di autorità politiche invece di applicare la legge.
Perché la battaglia legale è ancora in corso, ma sinora tutte le sentenze di quei giudici hanno rifiutato l’accertamento delle leggi e delle violazioni dichiarando falsamente difetto assoluto di giurisdizione; hanno affermato falsamente inesistenza giuridica del Free Territory of Trieste richiamando le due sentenze politiche emesse dal TAR FVG nel 2013, hanno accusato di sovversione chi afferma il contrario, ed hanno condannato ingiustamente i ricorrenti al pagamento di tutte spese del giudizio.
La prima delle tre cause, che riguardava il regime fiscale generale si è conclusa con una sentenza di Cassazione palesemente politica e totalmente infondata (LINK).
Non è chiaro se ed in quale misura i comportamenti contro legge di tutti quei giudici possano esser stati determinati da volontà personale, da pressioni politiche ambientali o da interferenze illecite del genere previsto e punito dall’art. 1 della legge italiana n. 17/1982.
Ma è evidente che quelle loro sentenze concretano un rifiuto politico totale di giustizia attuato in aperta violazione delle garanzie costituzionali di legalità e di indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice che sono proprie dello Stato di diritto.
Ed ora (settembre 2025) pendono davanti alla Cassazione la seconda causa fiscale, riguardante l’IVA, e la terza che contesta le violazioni degli obblighi di gestione del Porto Franco internazionale.
In ambedue le cause i difensori delle autorità politiche avevano presentato le medesime richieste scandalose, ed i giudici si preparavano ad accoglierle come con le sentenze precedenti.
Ma la nuova decisione opposta e vincolante delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha demolito dalle fondamenta tutte quelle sentenze basate sulla simulazione di difetto assoluto di giurisdizione, rendendole prive di valore giuridico se non come esempio clamoroso di errore in diritto e di diniego di giustizia a fini politici.
Sulle violazioni di obblighi internazionali dell’Italia, inoltre, il difetto assoluto di giurisdizione non potrà più venire dichiarato dai giudici, né invocato dalle autorità politiche ed amministrative citate a giudizio.
I processi in materia dovranno perciò venire discussi nel merito, cioè sulla natura, vigenza e prevalenza degli obblighi internazionali violati. E nel merito la I.P.R. F.T.T. è vincente.
La nuova pronuncia delle Sezioni Unite è perciò una vittoria giudiziaria netta e senza precedenti dei princìpi del diritto internazionale e dell’ordinamento costituzionale italiano contro gli abusi amministrativi e legislativi compiuti da poteri politici, ed è contemporaneamente una vittoria giudiziaria decisiva per Trieste.
Il processo che ha dato occasione a questa nuova pronuncia vincolante delle Sezioni Unite sulla giurisdizione riguardava violazioni di obblighi internazionali dell’Italia sul soccorso in mare.
Ed anche in quel processo l’Avvocatura dello Stato aveva sollevato, come nelle cause su Trieste, l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi giudice italiano per tentare di impedire la condanna delle autorità politiche ed amministrative responsabili delle violazioni.
Ma in quel processo le Sezioni Unite hanno rigettato l’eccezione con disamina giuridica accurata ed ineccepibile che fa onore alla magistratura italiana.
I principi generali di diritto che le Sezioni Unite hanno consolidato in materia di obblighi internazionali dello Stato con la conseguente ordinanza n. 17687/2024 del 18.02.2025 stabiliscono infatti:
a) sulla prevalenza costituzionale inderogabile degli obblighi internazionali dello Stato nella gerarchia delle fonti del diritto, in quanto stabiliti da Convenzioni internazionali (Trattati ed altre forme di Accordi) alle quali l’Italia ha aderito:
«le Convenzioni internazionali […] cui l’Italia ha aderito, costituiscono, dunque, un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga sulla base di scelte e valutazioni discrezionali dell’autorità politica, poiché assumono, in base al principio “pacta sunt servanda”, un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna».
Ne consegue, tra altro, che ogni provvedimento legislativo od amministrativo assunto in violazione di obblighi internazionali dello Stato risulterà vigente sino ad abrogazione, ma giuridicamente ineseguibile per conflitto normativo con disposizioni inderogabili sovraordinate nella gerarchia costituzionale delle fonti del diritto.
Ne sono esempio, nel caso degli obblighi internazionali dell’Italia sul Porto Franco internazionale di Trieste, le azioni di sdemanializzazione, spostamento, vendita e concessione previste per il Porto Franco Nord detto anche “porto vecchio”, dai commi 618, 619, e 620 dell’art. 1 della Legge 190/2014 e loro modificazioni successive (2017, 2025).
b) sulla natura delle azioni e dei provvedimenti del Governo assoggettabili al sindacato indipendente del potere giudiziario:
«L’azione del Governo, ancorché motivata da ragioni politiche, non può mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti che la Costituzione e la legge gli impongono».
Ne consegue che anche il giudice non può ritenersi sottratto all’obbligo di esercitare il sindacato giurisdizionale su decisioni del potere politico che vìolino i limiti della Costrizione e della legge dello Stato.
c) sulla funzione costituzionale dell’esercizio della giurisdizione quale condizione fondamentale necessaria dello Stato di diritto:
«Giurisdizione va intesa come “potere che la legge assegna e che è conforme a Costituzione che sia assegnato ai giudici perché risulti attuata nel giudizio l’effettività dello stesso ordinamento», ed è il portato della prevalenza da assegnare, «ai fini del servizio giustizia», all’esigenza «che l’autorità giudiziaria, vista nel suo complesso, dia risposta di merito alla domanda di giustizia» (così in motivazione Cass. n. 5456 del 2009, cit. Parr. 9.4 – 9.5).»
Questa decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione italiana rende perciò anche evidente che il rifiuto sistematico di accertare ed eseguire le leggi che stabiliscono gli obblighi internazionali dell’Italia verso l’attuale Free Territory of Trieste e il suo Porto Franco internazionale può assumere l’aspetto di un caso di corruzione politica all’interno delle istituzioni giudiziarie italiane.
Ed è anche evidente che la gravità del caso può diventare tale da consentire sia l’intervento delle Corti europee ed internazionali competenti, sia l’imposizione di sanzioni del genere di quelle che il Dipartimento di Stato degli USA impone nei confronti di giudici di alcuni altri paesi europei ed extraeuropei.
© 15 Settembre 2025

















